STATUTO

Titolo I - Natura e finalità dell'Associazione

 

Art. 1

Denominazione - sede – durata

 

È costituita ai sensi dell’Art. 14 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017  l'associazione denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA SITI E ABBAZIE CISTERCENSI (AISAC), (di seguito Associazione), che sarà integrata con “AISAC Ente del Terzo Settore”, o, in breve, “AISAC ETS”, in seguito all’iscrizione nel relativo registro.

  1. L’Associazione ha sede presso il Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Università di Parma, Abbazia di Valserena, viazza di Paradigna 1, Parma.
  2. L'Associazione è indipendente, apolitica ed aconfessionale.
  3. L'Associazione può, nello svolgimento delle sue attività, utilizzare il logo, gli spazi e le strutture dell'Università degli Studi di Parma (di seguito Università o Ateneo) nei termini specificati dai vigenti Regolamenti di Ateneo.
  4. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze
  5. L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, nelle forme previste dallo Statuto.

 

Art. 2

Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di:

promuovere la tutela e la diffusione della cultura storico-artistica cistercense nel contesto sociale locale, nazionale e internazionale, favorendo l'interazione con il tessuto produttivo/economico del territorio e con i circuiti culturali e turistici nazionali ed internazionali, divulgando le conoscenze e promuovendo il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale connessi alla cultura cistercense;

individuare finanziamenti per il sostegno alle attività di conservazione e promozione, utilità e solidarietà sociale e crescita culturale;

promuovere il coordinamento tra i siti e le abbazie al fine di armonizzare e diffondere la comunicazione, le iniziative, le relazioni.

Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

 

Art. 3

Attività istituzionali

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge attività di utilità sociale favorendo l’organizzazione di ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta alla promozione e diffusione della cultura legata al mondo cistercense e dei propri associati.

In particolare l'Associazione: svolge attività di coordinamento e collabora alla realizzazione di eventi culturali; progetta e propone attività di divulgazione culturale e promozione turistica; edita pubblicazioni del settore; organizza e gestisce attività di supporto ad iniziative di terzi, purchè non in contrasto con le finalità dell’Associazione; favorisce e/o sostiene ogni altra iniziativa e attività diretta al conseguimento delle finalità generali sopra indicate; promuove la collaborazione con le altre Associazioni di Abbazie cistercensi europee e con gli Itinerari culturali europei.

Nel perseguimento delle sue finalità statutarie, l'Associazione può articolarsi in Sezioni ed avere Referenti Regionali, quali sottostrutture della stessa, che sviluppino attività in ambiti specifici di interesse, anche in collaborazione con terzi.

Le tipologie delle Sezioni saranno definite con apposito atto dell'Assemblea dei soci.

 

Tìtolo II - Gli Associati

 

Art. 4

Definizione

Sono previste le seguenti categorie associative:

  • Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
  • Soci ordinari: tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e che sono proprietari/gestori/curatori/diretti promotori di un sito o abbazia cistercensi o di un territorio sul quale la storia dell’ordine abbia tangibilmente influito. I Soci ordinari compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.
  • Soci sostenitori: acquistano la qualità di soci sostenitori tutti colori che condividono i principi e le finalità dell’Associazione, con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo Consiglio Direttivo. I soci sostenitori possono partecipare alle assemblee in qualità di osservatori ed esprimere pareri circa le decisioni del Consiglio e dell’Assemblea dei soci. I soci sostenitori in regola con il versamento della quota associativa eleggono un rappresentante nel Consiglio direttivo.
  • L’Assemblea potrà altresì nominare, tra i soggetti pubblici e privati, Soci benemeriti e onorari, tra chi si è particolarmente distinto per attività, partecipazione, contributi finanziari, nella promozione della Associazione e delle sue iniziative.

 

Art. 5

Diritti ed obblighi degli Associati

L’appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli tutti gli aderenti al rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi direttivi.

Tutti gli Associati hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione e hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale.

 

Art. 6

Perdita della qualità di Associato

 

La perdita della qualità di Associato avviene per:

  1. a) dimissioni volontarie;
  2. b) mancato versamento della quota associativa annuale;
  3. c) morte;
  4. d) indegnità deliberata dall’Assemblea, previa contestazione in contraddittorio all'Associato.

 

Titolo III - Disposizioni economico-finanziarie

 

Art. 7

Entità ed amministrazione del patrimonio

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell'atto costitutivo. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

 

Art. 8

Entrate dell'Associazione

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. a) le rendite del patrimonio;
  2. b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
  3. c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
  4. d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
  5. e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
  6. f) delle quote annuali associative.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati.

 

Art. 9

Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 12 comma 1°.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

 

Titolo IV - Organi dell'Associazione

 

Art. 10

Organi

  1. Sono organi dell'Associazione:
  2. a) l'Assemblea degli Associati;
  3. b) il Consiglio Direttivo;
  4. c) il Presidente;
  5. d) il Collegio dei Revisori dei Conti
  6. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento dell'incarico stesso, preventivamente autorizzate dal Comitato esecutivo e adeguatamente documentate.

 

Capo I - L'Assemblea degli Associati

 

Art. 11

Composizione

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto i Soci Fondatori, i Soci Ordinari e 1 rappresentante eletto fra i Soci Sostenitori, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati.

 

Art. 12

Compiti

  1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per:

- approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo e per approvare, entro il mese di aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo

- eleggere il Consiglio Direttivo;

- eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

- eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;

- deliberare i regolamenti e le loro modifiche;

- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio riterrà di sottoporle;

- deliberare in ordine all'esclusione dei soci;

- deliberare la partecipazione ad enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

- deliberare su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

  1. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

- per modificare lo Statuto;

- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei membri del Consiglio o un decimo degli Associati.

  1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente in forma scritta. La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve essere recapitata ai singoli associati almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto fino a quarantotto ore. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
  2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione e per le successive, l’Assemblea si considera validamente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni sono assunte con la metà più uno dei voti degli intervenuti.
  3. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci. Tali deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
  4. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni all'Associazione, invitati allo scopo dal Presidente.
  5. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia o possa ravvisarsi un conflitto d’interessi, anche potenziale.
  6. L'Assemblea nomina un Segretario, anche tra i non soci.
  7. L’Assemblea può nominare un Comitato Scientifico composto da esperti nei settori di cui all’Art. 2 del presente Statuto.

 

Capo II - Il Consiglio Direttivo

 

Art. 13

Composizione e nomina

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque e un massimo di otto membri eletti fra i Soci Fondatori e i Soci Ordinari e da un membro eletto fra i Soci Sostenitori.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. L'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 60 giorni.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente.

Il Consiglio individua al suo interno il Presidente, che lo presiede, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea, nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto e annualmente delegati dalla stessa.

 

Art. 14

Decadenza ed obblighi dei consiglieri

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.

I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente. Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

 

Art. 15

Compiti

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari la indegnità.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell'Associazione che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.

 

Art. 16

Convocazione e validità delle sedute

Il Consiglio è convocato almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e comunque allorché almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali a cura del Segretario.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

Capo III - Il Presidente

 

Art. 17

Elezione

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi dell’Art. 13, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

 

Art. 18

Compiti

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

 

Capo IV

Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Tesoriere

 

Art. 19

Il Tesoriere, individuato con le modalità di cui all’Art. 13, ha la responsabilità della corretta gestione finanziaria dell’Associazione. Esercita la funzione contabile e collabora alla redazione del bilancio di previsione e consuntivo; provvede all’incasso delle entrate dell’Associazione ed al pagamento delle spese, in attuazione delle disposizioni degli organi sociali.

 

Art. 20

Il Collegio dei revisori. Composizione e nomina

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto ai sensi dell'Art. 2397 cod. civ., da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci, tanto fra gli Associati quanto fra i terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. I revisori non possono essere membri del Consiglio.

Il Collegio dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte consecutive. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei revisori decada dall’incarico, subentra il revisore supplente più anziano di età, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.

 

Art. 21

Compiti

Il Collegio vigila sull'osservanza del presente Statuto e sulla regolarità contabile della gestione dell'Associazione. Ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Ciascun membro del Collegio dei revisori decade al verificarsi di una delle seguenti circostanze: a) Condanna penale b) Sentenza di inabilitazione e interdizione dai pubblici uffici c) Assenza ingiustificata protrattasi per tre sedute consecutive d) Assunzione di altro incarico non compatibile e) Sospensione o radiazione dall’ordine professionale di appartenenza, se componente iscritto.

 

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione

 

Art. 22

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di pubblica utilità. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

 

Titolo VI

Disposizioni finali

 

Art. 23

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia vigenti.